Purtroppo
nel nostro ordinamento non esiste il diritto, espressamente
codificato, a possedere un cane o un altro animale, anche se non
sarebbe una forzatura far ricadere tale diritto nelle disposizioni
dell'art. 2 della Costituzione, relativo alla tutela dei diritti
dell'uomo, della sua personalità e vita sociale. In mancanza di tale
tutela a volte l'intolleranza di chi non ama gli animali porta a
istituire regole illegittime che si trasformano in veri e propri
soprusi nei confronti dei nostri amici a quattro zampe e dei loro
padroni. È così che ci sono arrivate delle segnalazioni di persone
che vorrebbero avere un cane o un gatto, consapevoli che tale
compagnia potrebbe migliorare la loro vita, ma non ne adottano uno
perché il regolamento del condominio in cui vivono lo vieta. Su tale
tema si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza del 15
febbraio 2011, n. 3705, che ha dato ragione ai padroni di animali.
Pur non argomentando in favore di un diritto a possedere un cane, che
nel nostro ordinamento, come detto, non esiste, la Corte ha
giustificato la propria decisione collegandosi al diritto di
proprietà e alle facoltà ad esso connesse. Il diritto di proprietà,
essendo esclusivo del singolo condomino, non può subire delle
limitazioni dettate dai regolamenti condominiali, che sono approvati
a maggioranza dei partecipanti e non all'unanimità. Le disposizioni
che prevedono il divieto di tenere nel proprio appartamento un
animale domestico devono essere considerate come delle reciproche
servitù sulle rispettive proprietà esclusive dei singoli condomini
e, in quanto tali, hanno natura di tipo contrattuale, possono essere
approvate e modificate soltanto con il consenso unanime dei
comproprietari. Ne consegue che anche con il dissenso di un solo
condomino, il divieto di tenere animali domestici nella propria
abitazione non può essere inserito nel regolamento di condominio o
non può essere mantenuto nel caso sia già presente. Gli altri
condomini o l'amministratore, quindi, non possono impedirvi di avere
un cane in casa. Tuttavia, soprattutto se avete un cane, non
dimenticatevi del divieto di nuocere o recare molestia agli altri,
utilizzate le basilari regole del vivere civile che impongono di
assicurarsi che il cane non abbai di notte o quando non siete in casa
e di pulire immediatamente nel caso in cui il cane sporchi
accidentalmente una parte comune dell'edificio o una parte, anche
privata, dalla quale possano propagarsi odori sgradevoli e disturbare
così gli altri condomini. Il divieto di tenere negli appartamenti i
comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari
regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei
partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni
delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei singoli
condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi
individualmente.
Ciò
in quanto le disposizioni che prevedono tale divieto incidono sui
diritti dei singoli condomini, venendo a costituire una servitù
reciproca sulle rispettive proprietà esclusive. Pertanto esse hanno
natura contrattuale e possono essere approvate e modificate soltanto
con il consenso unanime dei comproprietari.
Alessandro
Bonfanti, dottore in Giurisprudenza
LA
SENTENZA
SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE
II CIVILE
Sentenza
15 febbraio 2011, n. 3705
Ciò
posto, il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali
domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti
condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non
potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà
comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del
fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva
(12028/1993)
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